Covid 19, nuova ordinanza di Toma: possibile per i balneatori preparare la stagione estiva

Viviana Pizzi
18/04/2020
Attualità
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Il presidente della Regione Molise, Donato Toma, ha emanato una nuova ordinanza avente ad oggetto ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Il provvedimento riguarda gli stabilimenti balneari e le concessioni demaniali marittime per lo svolgimento di interventi di manutenzione, sistemazione, pulizia, installazioni e allestimenti delle spiagge.
 
Ecco cosa dice nello specifico:
 
Con riferimento agli stabilimenti balneari e alle concessioni demaniali marittime è ammesso, previa
comunicazione al Prefetto, l’accesso da parte dei titolari, di personale dipendente o terzi delegati
esclusivamente per lo svolgimento di interventi di manutenzione, sistemazione, pulizia, installazioni e
allestimenti delle spiagge, senza esecuzione di modifiche o nuove opere, purché gli stessi siano svolti
all'interno dell’area in concessione, nel rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni:
a) è fatto obbligo di adottare ogni misura di contrasto e contenimento della diffusione del contagio negli
ambienti di lavoro;
b) l’accesso è consentito esclusivamente dalle ore 6,00 alle ore 20,00, fatta salva nelle restanti ore la sola
facoltà di svolgere attività di vigilanza.
Art. 2
1. La presente ordinanza, immediatamente esecutiva, ha efficacia fino al 3 maggio 2020 e, comunque, fino
alla vigenza delle misure adottate con il D.P.C.M. del 10 aprile 2020.
2. Il mancato rispetto delle misure imposte con la presente ordinanza è sanzionato ai sensi dell’art. 4 del
del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19.
3. La presente ordinanza è comunicata ai Prefetti di Campobasso e di Isernia e al Presidente del Consiglio
dei Ministri, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, avendo il
presente provvedimento anche valenza di proposta di adozione di conforme D.P.C.M., ed è pubblicata sul
sito istituzionale della Regione e sul BURM.
4. Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo
Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello
Stato entro il termine di giorni centoventi.
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