Il presidente della Regione Donato Toma ha firmato una ulteriore ordinanza per autorizzare l' apertura delle attività produttive.
Ecco cosa recita: ORDINANZA
Articolo 1
1. Dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza le attività dei servizi di ristorazione, le
attività inerenti ai servizi alla persona e le attività degli stabilimenti balneari nell’intero territorio
regionale sono consentite alle sole strutture che abbiano recepito gli indirizzi operativi di cui
all’allegato 1 della presente ordinanza. A tal fine è fatto onere alle medesime strutture di
trasmettere alla Direzione Generale della Salute della Regione Molise un documento di valutazione
rischi, sottoscritto dal legale rappresentante p.t., con il quale si dichiarano, nelle forme di cui all’art.
38 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e s.m.i., in modo
analitico le misure adottate in ottemperanza alle indicazioni contenute nell’allegato 1 alla presente
ordinanza.
2. Le linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive di cui all’allegato 1 della
presente ordinanza si applicano anche agli altri settori economici e produttivi ivi contemplati.
3. Lo svolgimento delle attività dei servizi di ristorazione, delle attività inerenti ai servizi alla
persona e delle attività degli stabilimenti balneari in violazione delle disposizioni di cui al comma 1
o la non conformità del documento di valutazione rischi agli indirizzi operativi di cui all’allegato 1
determina l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 2, comma 1, del decreto-legge 16 maggio
2020, n. 33, nonché l’adozione dei provvedimenti cautelari di cui all’art. 2, comma 2, del medesimo
decreto-legge.
4. Le sanzioni e i provvedimenti cautelari di cui al comma 3 si applicano anche nel caso di
violazione delle linee guida da parte degli operatori di cui al comma 2.
Articolo 2
1. L’efficacia delle disposizioni contenute nell’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale delMolise n. 24 del 30 aprile 2020 è prorogata fino al 24 maggio 2020.
Articolo 3
1. La presente ordinanza entra in vigore in data 18 maggio 2020 ed ha efficacia fino al 31 luglio
2020, ad eccezione del diverso termine stabilito nell’articolo 2.
2. È fatta salva l’adozione di misure di contenimento più restrittive e/o di sospensione delle attività
di cui all’art. 1, comma 1, a seguito di un diverso andamento della situazione epidemiologica nel
territorio regionale.
3. La presente ordinanza è comunicata ai Prefetti di Campobasso e di Isernia, al Presidente del
Consiglio dei Ministri, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo
2020, n. 19, avendo il presente provvedimento anche valenza di proposta di adozione di conforme
D.P.C.M., e al Ministro della Salute, ai sensi dell’art. 1, comma 16, del decreto-legge 25 marzo
2020, n. 33 ed è pubblicata sul sito istituzionale della Regione e sul BURM.
4. Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
Per gli allegati cliccare al seguente link: https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur2DE001.sto?StwEvent=101&DB_NAME=l1200158&IdDelibere=81428