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Covid 19 e trasporto pubblico: ecco cosa prevede l' ordinanza Toma

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Anche per il trasporto pubblico arrivano le norme stabilite dalla nuova ordinanza del presidente della Regione Donato Toma in materia di Covid 19.
Ecco l' ordinanza
 
È demandato al Direttore del Dipartimento IV l’adeguamento con proprio atto
del programma di esercizio del trasporto pubblico locale (ferroviario, marittimo e
terreste) in vigore per effetto dell’art. 1, commi 1 e 2, dell’ordinanza del Presidente
della Giunta Regionale del Molise n. 4 del 14 marzo 2020, secondo le seguenti
direttive:
a) limitazione del servizio ai soli collegamenti essenziali all’interno delle
seguenti tre fasce orarie: 5.30-8,30, 13.00-16,00 e 18:00-20,00, salvo
modifiche demandate al direttore del Dipartimento IV nella modulazione
delle tre fasce e motivate da rilevanti esigenze organizzative;
b) esclusione dal servizio delle corse scolastiche;
c) conservazione dei servizi di collegamento ai centri sanitari, ai nuclei
industriali e produttivi e almeno una coppia di corse per ciascun Comune
della Regione;
d) utilizzo di un numero sufficiente di mezzi di trasporto idoneo a garantire il
rispetto del “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento
della diffusione del Covid – 19 nel settore del trasporto e della logistica” di
settore sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all’allegato 8 del DPCM del 26
aprile 2020, nonché delle “Linee guida per l’informazione agli utenti e le
modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19”, di
cui all’allegato 9 del medesimo DPCM.
2.      Per consentire la rimodulazione del programma di cui al comma 1 è fatto
obbligo a ciascuna azienda di trasporto pubblico locale di trasmettere, entro 48 ore
dalla pubblicazione della presente ordinanza, al Dipartimento IV – Servizio
Trasporti e Mobilità i programmi di esercizio rimodulati, corredati da una relazione
descrittiva delle scelte effettuate.
3.     Per tutta la durata dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio
dei Ministri del 31 gennaio 2020 il programma di esercizio di cui al comma 1 dovrà
essere periodicamente rimodulato dal Direttore del Dipartimento IV per effetto dei
futuri provvedimenti statali e regionali incidenti sulle effettive esigenze dell’utenza.
4.      La disposizione di cui al comma 1 si applica anche al trasporto pubblico locale urbano per la cui attuazione provvederanno gli enti locali competenti.
Art. 2
1.      La presente ordinanza, immediatamente esecutiva, è comunicata al Presidente
del Consiglio dei Ministri, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e
ai Prefetti di Campobasso e di Isernia.
2.      Le disposizioni di cui alla presente Ordinanza sono efficaci per tutta la durata
dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31
gennaio 2020 o, comunque, fino a quando permarranno in capo al Presidente della
Giunta Regionale del Molise, anche per effetto di nuovi provvedimenti, le funzioni
di cui all’art. 1, comma 1, lettera ff), del DPCM del 26 aprile 2020.
3.     
La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione e sul BURM.
4.      Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al
Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla
pubblicazione, ovvero ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
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